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ing QUARANTA Gianni
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Ingegnere civile
Ingegneria forense
Consulenze tecniche in ambito giudiziario
CTU , CTP
CHI SONO
Laureato al Politecnico di Bari, in Ingegneria civile.
Ho iniziato la mia attività professionale di Ingegnere nel 1999, come progettista nell’ambito dell’ingegneria civile - edile, vantando anche alcune collaborazioni con importanti studi professionali di Bari e Roma.
Dal 2003 ho affiancato all'attività professionale anche l'attività di docente in scuole superiori.
Negli ultimi dieci anni la mia attività professionale si è concentrata essenzialmente nel campo delle consulenze tecniche in ambito giudiziario. Ad oggi, ho costruito un’importante esperienza professionale in qualità di  CTU e CTP sul territorio piemontese, portando a termine centinaia di consulenze in ambito giudiziario in vari settori connessi alle costruzioni: problemi strutturali, isolamento termico, infiltrazioni, impianti idraulici, impianti elettrici, fotovoltaico ecc..
Una larga casistica di incarichi risolti in modo conciliativo dimostrano lo spirito che regola il mio modus operandi: ispirato dai principi etici, deontologici professionali, e di rispetto delle persone.

Ogni volta che affronto un caso, l'obiettivo principale è sempre lo stesso: "risolvere il problema".

Ing. Quaranta Gianni
CTU - CTP
Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) può essere definito come Il soggetto dotato di particolari competenze tecniche, incaricato dal giudice ad assisterlo per svolgere tutte le attività idonee ad accertare, rilevare ed analizzare fatti inerenti al caso specifico della controversia.
Al CTU è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Si tratta, infatti, di persona che esercita temporaneamente, obbligatoriamente e non gratuitamente una funzione giudiziaria come ausiliario del giudice, integrando pertanto la definizione di pubblico ufficiale data all'art.357 c.p.. Non a caso la sua disciplina normativa è stata collocata dal legislatore nel titolo I, libro I, cod. proc.civ. intitolato “Degli organi giudiziari”.
Anche la Giurisprudenza si è più volte pronunciata in tal senso, ad esempio stabilendo che il CTU, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e che “il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso” (Cassazione civile, sez. III, 10 agosto 2004, n. 15411).
In questo quadro ordinamentale si sono recentemente inserite nuove norme. Essa ha introdotto alcune importanti modifiche anche in relazione alle attività del CTU, al quale è sempre più richiesta una compiuta e puntuale preparazione e qualificazione.

Il consulente tecnico di parte (CTP)
Il consulente tecnico di ufficio deve garantire alle parti la possibilità d’intervento nel corso della propria attività. Per questo, usualmente le parti si affidano a propri consulenti tecnici di fiducia (CTP) provvedendo a nominarli a tal scopo o nel corso dell'udienza ex 193 c.p.c. oppure prima dell'inizio delle operazioni peritali.
Il consulente tecnico di parte (abbreviato in CTP) svolge, nell’ambito della consulenza d'ufficio un compito che lo assimila a quello del legale, avendo la funzione di assistere la parte che lo ha nominato con le proprie competenze e cognizioni tecniche. Il CTP può pertanto definirsi un “difensore tecnico”.
Dal punto di vista rituale, al consulente tecnico di parte sono riservate le attività di:
  •  partecipazioni alle udienze quando vi partecipi il CTU;
  •  assistenza alle operazioni peritali condotte dal CTU;
  •  possibilità di presentare osservazioni e istanze nel corso delle attività peritali.
  •  formulazione delle osservazioni sulla relazione finale del CTU ai sensi dell'art.195 cpc co 3.
Dal punto di vista meramente pratico le attività del tecnico di parte spesso si riducono alla sola partecipazione alle operazioni peritali ove, nel concreto, egli esprime la volontà della parte di vedere riconosciuti gli istituti del contraddittorio e diritto alla difesa.
Nel corso delle attività, il consulente tecnico di ufficio è tenuto, a norma dei citati istituti, svolgere le proprie attività con la presenza dei consulenti tecnici delle parti ovvero delle parti e/o dei legali, ove i consulenti non siano nominati.

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